Lo Statuto
Approvato dall'Assemblea dei soci in data 8.01.2010
Registrato in data 25.01.2010

CORPO MUSICALE DI CHATILLON
CORPS PHILARMONIQUE DE CHATILLON

Art.1 – Denominazione e sede. La banda musicale di Châtillon denominata “CORPO MUSICALE DI CHATILLON – CORPS PHILHARMONIQUE DE CHATILLON”, fondata nel 1780, è un'organizzazione apolitica e apartitica, di carattere culturale, a partecipazione volontaria, che non persegue scopo di lucro, costituita ai sensi della Legge 383/2000 e della Legge regionale 16/2005. L'Associazione ha sede in Châtillon, P.zza Duc 3/a ed opera prevalentemente in Valle d'Aosta.

Art.2 – Legge applicabile. La banda musicale di Châtillon è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni adottati dall'Assemblea nel rispetto delle norme di principio contenute nello Statuto stesso. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute.

Art.3 - Finalità. L'Associazione, la cui attività principale consiste nella istruzione e formazione musicale, persegue le seguenti finalità:
  • favorire la ricerca, la selezione, la pubblicazione e la divulgazione della musica con particolare riguardo per la musica originale per fiati, per le trascrizioni di musica classica, e per gli arrangiamenti di musica popolare;
  • favorire la divulgazione della musica mediante concerti e altri mezzi di diffusione;
  • organizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne e concorsi;
  • partecipare a manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali organizzate da enti, associazioni ed altri;
  • insegnare la musica, per il mantenimento della tradizione della banda musicale nel paese, attraverso la gestione della propria Scuola di musica e l'organizzazione di specifiche attività culturali anche in collaborazione con le Scuole presenti sul territorio;
  • promuovere ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art.4 - Soci: definizioni e modalità di acquisto e perdita della qualifica. L'Associazione è composta da soci ordinari e soci onorari. Sono soci ordinari i musici, l'alfiere e gli allievi della Scuola di musica gestita dalla banda. Per acquisire la qualifica di socio ordinario è necessario rivolgere apposita domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservane lo Statuto ed i regolamenti. Le richieste di ammissione provenienti da minorenni devono essere firmate da chi esercita la patria potestà. Sulla domanda di ammissione si pronuncia entro sessanta giorni il Consiglio direttivo, che provvede ad accertare, con l'aiuto del Direttore, l'interesse per la musica bandistica, la non temporaneità dell'adesione e il possesso di idonee capacità/doti musicali che consentano al richiedente la partecipazione all'attività dell'Associazione. In caso di rifiuto il richiedente può far ricorso all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile. Qualora la domanda sia accolta il socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale. Sono soci onorari coloro che, pur non rientrando nelle categorie di persone alle quali spetta la qualifica di socio ordinario, contribuiscono all'attività della banda musicale e della Scuola di musica. L'attribuzione della qualifica di socio onorario è decisa dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. All'atto dell'accettazione il socio onorario dovrà dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti e versare la quota associativa annuale. La qualifica di socio, sia ordinario che onorario, si perde per:
  • mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
  • decesso;
  • espulsione: l'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi e degli impegni sociali, in caso di compimento di atti contrari allo Statuto e ai regolamenti interni o qualora siano subentrati gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio espulso dal Consiglio direttivo può far ricorso avverso tale decisione all'Assemblea dei soci. Il giudizio dell'Assemblea è insindacabile.
Art.5 - Soci: diritti e doveri. La divisione degli aderenti nelle due categorie sopracitate non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
I soci hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi sociali;
  • essere eletti, qualora maggiorenni, alle cariche sociali;
  • essere informati sulle attività dell'Associazione;
  • esercitare il diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea dei soci;
  • partecipare all'attività organizzata dall'Associazione;
  • accedere alla sede sociale, secondo le modalità definite in apposito regolamento.
In relazione ai soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, il relativo diritto di voto attivo spetta a chi ne esercita la patria potestà.
I soci hanno il dovere di:
  • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota associativa annuale;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
  • garantire la loro disponibilità per le varie attività dell'Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art.6 - Organi. Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.

Art.7 - Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Sono di competenza dell'Assemblea:
  • l'adozione di modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio direttivo;
  • la fissazione delle norme che regolano la vita della banda musicale, mediante approvazione di regolamenti interni, ai sensi dell'Art. 2 del presente Statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;
  • la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'Art. 19 del presente Statuto;
  • la deliberazione in ordine agli indirizzi generali dell'attività proposti dal Consiglio direttivo;
  • l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo;
  • l'elezione del Consiglio direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto;
  • la rimozione degli organi associativi in caso di gravi inadempienze;
  • la nomina dei soci onorari su proposta del Consiglio direttivo;
  • la nomina e la revoca del Direttore artistico su proposta del Consiglio direttivo;
  • le deliberazioni in ordine alla mancata attribuzione della qualifica di socio e all'espulsione, in caso di ricorso avverso le decisioni adottate dal Consiglio direttivo;
  • la discussione e la deliberazione in ordine ad ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio direttivo.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Presidente in occasione della chiusura dell'esercizio finanziario, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di cui si deve approvare la chiusura. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria:
  • dal Consiglio direttivo
  • dal Presidente su specifica richiesta di almeno 1/3 dei soci o in caso di ricorso dell'interessato avverso decisioni di rifiuto o espulsione adottate dal Consiglio direttivo. In tali ipotesi il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione è comunicata ai soci mediante affissione, presso la bacheca e la sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data della riunione, di avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea. Il soggetto competente a convocare può, qualora lo reputi necessario, servirsi anche di mezzi di comunicazione individuale (posta ordinaria, fax, posta elettronica, telegramma, messaggio telefonico). L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci in regola con il versamento della quota associativa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni associato dispone di un solo voto e può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Ai soci non in regola con il versamento della quota associativa annuale e ai non soci eventualmente presenti è comunque riconosciuto il diritto di intervento sugli argomenti trattati. Tali regole generali non si applicano per:
  • l'approvazione di modifiche al presente Statuto, per la quale è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole della metà più uno dei presenti;
  • la deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale occorre la convocazione in seduta straordinaria, la presenza, anche in convocazioni successive alla prima, di almeno i 4/5 degli associati e il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti, con esclusione delle deleghe.
Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente al quale spetta verificare il regolare esercizio del diritto di voto e la regolarità delle deleghe nonché moderare gli interventi nel corso dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che deve essere firmato anche dal Presidente. Il verbale è affisso presso la sede dell'ente per i novanta giorni successivi all'Assemblea.

Art.8 - Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è l'organo che provvede alla gestione dell'Associazione. Al Consiglio direttivo compete:
  • l'organizzazione dell'attività della banda musicale e della scuola di musica in linea con le finalità indicate all'Art. 3;
  • la gestione delle entrate e delle uscite;
  • la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • la ratifica dei provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • l'attribuzione e la revoca delle cariche previste dal presente Statuto (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Capobanda, Coordinatore dei corsi, Collaboratori);
  • la sottoposizione all'Assemblea della proposta di nomina e revoca del Direttore artistico;
  • la deliberazione in ordine alle domande di ammissione alla qualifica di socio;
  • l'individuazione dei soci onorari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • l'adozione di provvedimenti di espulsione di soci per i motivi indicati all'Art. 4;
  • la determinazione della quota associativa annuale;
  • la sottoposizione all'Assemblea di proposte di modifica del presente Statuto;
  • la predisposizione di regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • ogni altro potere necessario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo è composto da 6 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni; i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo, tuttavia, decade prima del decorso dei 3 anni in caso di rimozione da parte dell'Assemblea per il compimento di gravi inadempienze o qualora non sia possibile sostituire eventuali consiglieri dimissionari. Nel corso della prima riunione successiva all'elezione il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e provvede all'attribuzione delle cariche sociali previste dal presente Statuto e di altre eventualmente ritenute opportune. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
La perdita della qualifica di consigliere si ha:
  • per dimissioni;
  • per destituzione, in caso di mancata partecipazione ad almeno tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, qualora il Consiglio direttivo lo reputi opportuno.
Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del consigliere dimissionario o destituito con il primo candidato figurante tra quelli non eletti alle precedenti elezioni. Qualora vengano meno tre o più consiglieri e non sia possibile procedere alla loro sostituzione, i rimanenti dovranno convocare in via straordinaria l'Assemblea dei soci affinché provveda all'elezione del nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo si riunisce:
  • su richiesta del Presidente;
  • su richiesta di almeno tre consiglieri;
  • su richiesta del Direttore artistico.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono ritenute valide se sono presenti almeno 4 consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore artistico, il Capobanda, il Coordinatore dei corsi, i Collaboratori e i rappresentanti del Comune di Châtillon di cui all'art. 16 del presente Statuto. Il Consiglio direttivo può estendere la partecipazione alle riunioni anche ad altre persone, alle quali è riconosciuto diritto di intervento ma non di voto. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che deve essere firmato anche dal Presidente.

Art.9 - Presidente e Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Qualora non si riesca a trovare un accordo sull'individuazione della figura del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio direttivo dovrà convocare in seduta straordinaria l'Assemblea dei soci affinché provveda a nuove elezioni.
Il Presidente:
  • ha potere di firma e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
  • verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
  • può assumere, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art.10 - Segretario. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di socio.
Il Segretario:
  • coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
  • partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto d'intervento, ma non di voto, e ne cura la redazione dei verbali;
  • cura la regolare tenuta del libro dei verbali del Consiglio direttivo, del libro dei verbali dell'Assemblea e del libro dei soci.
Art.11 - Tesoriere. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di socio.
Il Tesoriere:
  • cura la gestione della cassa dell'Associazione, provvedendo ai pagamenti e alla riscossione delle entrate;
  • è responsabile della regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti;
  • assiste il Consiglio direttivo nella predisposizione del rendiconto e del bilancio preventivo;
  • partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto d'intervento, ma non di voto.
Art.12 - Direttore artistico. Il Direttore artistico è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
Il Direttore artistico:
  • cura la preparazione tecnica della banda musicale;
  • sceglie i programmi delle esecuzioni in considerazione dell'organico disponibile (completezza, livello tecnico e preparazione), del luogo dell'esibizione, del tipo di pubblico e delle eventuali richieste avanzate dai musici;
  • partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea con diritto d'intervento, ma non di voto;
  • propone al Consiglio direttivo attività volte a realizzare la crescita musicale del gruppo;
  • esprime obbligatoriamente il proprio parere, non vincolante, in merito alla partecipazione della banda a corsi, concorsi, manifestazioni o rassegne;
  • assiste il Consiglio direttivo nella valutazione delle decisioni relative all'ammissione dei soci ordinari, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
  • coadiuva il Capobanda nell'organizzazione delle sfilate e lo sostituisce in caso di assenza;
  • collabora con il Coordinatore dei corsi per la gestione della Scuola di musica ed esprime proposte al Consiglio direttivo per il miglioramento musicale e didattico dei corsi stessi.
Art.13 - Capobanda. Il Capobanda è nominato dal Consiglio direttivo eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di socio. Al Capobanda compete l'organizzazione delle sfilate della banda musicale, ed in particolare la verifica dell'organico, la definizione degli orari e dei percorsi e la scelta del repertorio delle marce. Il Capobanda partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto d'intervento, ma non di voto.

Art.14 - Coordinatore dei corsi. Il Coordinatore dei corsi è nominato dal Consiglio direttivo eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di socio. Il Coordinatore dei corsi ha il compito di organizzare i corsi in modo da permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche della Scuola di musica, in accordo con quanto disposto dal Consiglio direttivo e con gli orientamenti musicali espressi dal Direttore artistico. Il Coordinatore dei corsi partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto d'intervento, ma non di voto.

Art.15- Collaboratori. I Collaboratori sono nominati dal Consiglio direttivo eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di socio. I Collaboratori si occupano delle mansioni specifiche attribuite loro dal Consiglio direttivo (ex. gestione delle divise, gestione dell'archivio, ecc.) e collaborano con il Consiglio direttivo per l'organizzazione dell'attività dell'Associazione. I Collaboratori partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto d'intervento, ma non di voto.

Art.16 - Rappresentanti comunali. Tre rappresentanti nominati dal Comune di Châtillon hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e all'Assemblea dei soci con diritto d'intervento, ma non di voto.

Art.17 - Entrate e patrimonio dell'Associazione. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  • quote associative versate annualmente dai soci nel limite minimo fissato dal Consiglio direttivo. È in facoltà dei soci effettuare versamenti superiori rispetto all'importo minimo deliberato dal Consiglio direttivo, fermo restando che il versamento di maggiori quote non crea ulteriori diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti uniformemente per tutti gli associati. Le quote associative sono a fondo perduto: non sono rivalutabili, non sono trasmissibili a terzi e non è possibile in nessun caso la ripetizione delle stesse;
  • contributi provenienti da enti pubblici e privati;
  • erogazione liberali;
  • lasciti e donazioni;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
  • introiti derivati dall'attività dell'Associazione.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  • beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  • fondi di riserva;
  • avanzi di gestione.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve.

Art.18 - Bilancio e rendiconto. Gli esercizi finanziari dell'Associazione hanno durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. Il Consiglio direttivo redige ogni anno, con l'assistenza del Tesoriere, il rendiconto e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci convocata in via ordinaria dal Presidente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di cui si deve approvare la chiusura. Il rendiconto e il bilancio preventivo restano depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni precedenti la data fissata per la riunione dell'Assemblea a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.19 - Durata e scioglimento dell'Associazione. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. Per la validità della seduta occorre la presenza, anche nelle convocazioni successive alla prima, di almeno i 4/5 degli associati. Per l'approvazione della deliberazione di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci intervenuti, con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento o cessazione i beni che residuano al termine della liquidazione saranno devoluti ad altri enti non lucrativi aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto per il perseguimento di finalità di utilità sociale.

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